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Con il Codice del 1942 si conclude il processo di tipizzazione del rapporto di lavoro subordinato e della relativa disciplina speciale. La disciplina del diritto del lavoro (contenuta nel Codice Civile) si concentra sul lavoro subordinato. La subordinazione viene considerata come un particolare modo di essere della prestazione lavorativa: infatti è detta “subordinata” la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro (nell’impresa), alle dipendenze e sotto la direzione dello stesso (ART.2094 Codice civile “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”). Secondo tale articolo è la subordinazione, o l’ ”eterodeterminazione” della prestazione lavorativa, a provare la presenza del lavoro subordinato, e cioè la soggezione alle altrui decisioni direttive. Tuttavia, la qualificazione della nozione di “subordinazione” come modo di essere della prestazione lavorativa è debole: infatti, la soggezione alle decisioni ed alle direttive del datore di lavoro può manifestarsi anche nell’ambito di altri rapporti aventi ad oggetto un’attività lavorativa autonoma (si pensi al contratto d’opera: esso consente una forte ingerenza del committente nell’esecuzione dell’opera stessa; oppure, nel contratto di appalto, questa ingerenza può arrivare fino alla nomina di un direttore dei lavori, da parte del committente: in questo caso, si pone il problema di stabilire fino a che punto possa essere ridotta l’autonomia dell’esecutore, senza che cessi di sussistere un rapporto di appalto). L’ eterodeterminazione può risultare assai attenuata nell’ambito del apporto di lavoro subordinato, in dipendenza del genere di prestazione dedotta, dirigenziale o altamente specialistica | Acquista a soli € 5,51!
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